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Articolo 6 - Revoca della qualificazione

L’Agenzia nel caso di:

  • perdita del criterio di ammissibilità;
  • perdita di almeno uno dei requisiti di cui all”Allegato A;
  • riscontro da parte dei competenti organi di violazioni di norme relative all’attività oggetto di qualificazione;

comunica al fornitore il preavviso di revoca della qualificazione del servizio con previsione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso di infruttuoso esperimento del termine o mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate, l”Agenzia procede alla revoca della qualificazione del servizio con provvedimento motivato, disponendone la contestuale eliminazione dal Marketplace Cloud, nonchè relativa pubblicità.

Nei casi di revoca della qualificazione SaaS, il fornitore non può presentare una nuova richiesta di qualificazione all’Agenzia se non siano venute meno le cause che hanno determinato la revoca.

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