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Articolo 5 - Fasi del processo di qualificazione.

Fase 1 - Richiesta di qualificazione

Il fornitore interessato alla qualificazione dei servizi SaaS provvede a trasmettere tramite la piattaforma AgID dedicata apposita richiesta, fornendo le informazioni e la documentazione in lingua italiana relative al possesso dei requisiti di cui all’allegato «A» alla presente Circolare. Per l”eventuale documentazione d”accompagnamento presentata in lingua straniera dovrà essere allegata idonea traduzione, anche per estratto.Nel caso in cui un fornitore non abbia alcuna rappresentanza diretta o indiretta in Italia, Agid su segnalazione di un’amministrazione proponente, acquisisce le informazioni necessarie alla qualificazione e potrà avviare d’ufficio la procedura mediante la piattaforma Agid dedicata alla qualificazione, secondo le modalità pubblicate sul sito Cloud Italia all’indirizzo: https://cloud.italia.it/

Fase 2 - Conseguimento della qualificazione

Il conseguimento della qualificazione SaaS coincide con la corretta acquisizione tramite la piattaforma AgID dedicata della richiesta di qualificazione. L”Agenzia di riserva di effettuare le verifiche necessarie di cui alla fase successiva. I servizi SaaS qualificati da AgID sono inseriti nel Marketplace Cloud.

Fase 3 – Mantenimento della qualificazione

L’Agenzia potrà verificare in ogni momento il possesso dei criteri di ammissibilità e dei requisiti previsti per la qualificazione di ogni servizio SaaS qualificato. Le verifiche potranno essere avviate anche sulla base di segnalazioni formali indirizzate all’Agenzia da parte dell’Amministrazione cliente/utente del servizio SaaS qualificato. L’Agenzia si riserva la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l”espletamento delle attività di verifica. Al fine del mantenimento della qualifica, il soggetto richiedente si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia, tramite la piattaforma dedicata, ogni evento che modifichi il rispetto dei requisiti di cui all’allegato «A» alla presente Circolare. La perdita del possesso del/i criterio/i di ammissibilità e/o di almeno uno dei requisiti di cui all”allegato A, comporta la revoca della qualificazione, ai sensi del successivo articolo 6. Qualora durante le attività di verifica dovessero emergere elementi relativi a possibili violazioni della normativa sulla privacy, l’Agenzia ne informa tempestivamente il Garante per la protezione dei dati personali.

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